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Impresa Funebre Trinca Nunzio

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Impresa Funebre Palermo Trinca Nunzio.

L’’Impresa Funebre non ha, nel nostro paese, una definizione normativamente data non essendo la materia disciplinata se non a livello igienico – sanitario (D.P.R. n. 285 del 1990 recante Regolamento di Polizia Mortuaria). Per definirla si dovrà pertanto ricorrere a norme di carattere generale e ai dati dell’’esperienza sensibile, Innanzitutto l’’articolo 2082 del codice civile definisce l’’imprenditore funerario come “ … chi esercita professionalmente un’’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

E’ dunque l’’impresa funebre che fornisce

Professionalmente e in forma organizzata una attività prevalentemente ma non esclusivamente di servizio, Il core-businnes è infatti rappresentato dall’’organizzazione del servizio funebre finalizzato alla sepoltura del cadavere. Per raggiungere l’’obiettivo sono necessarie attività di genere diverso.

Impresa funebre produzione di beni, vendita di beni funerari

Innanzitutto avremo attività di produzione di beni (feretri, casse di zinco, imbottiture, ecc.), poi attività di vendita di beni (feretri, imbottitura, zinchi, arredi funebri, fiori e corone, ecc.), avremo noleggi di attrezzature (tavolini per le firme, arredi per l’’allestimento della camera ardente, ecc.) e noleggi di mezzi (autofunebre). Fondamentale è, poi, l’’attività di intermediazione d’’affari. Quando si verifica un decesso, i familiari del defunto, o altro conoscente, si rivolgono di norma ad un’’agenzia funebre incaricandola di agire per loro conto al fine di ottenere dalle pubbliche amministrazioni coinvolte tutte le autorizzazioni di legge necessarie e di organizzare il servizio finalizzato, come detto, alla sepoltura del cadavere secondo le scelte della famiglia stessa. Ciò comporta contatti non solo con pubbliche amministrazioni, ma anche con i ministri del culto per il rito funebre religioso, e con altre imprese per forniture di beni (es. fiori) o servizi (trasporto) che esse non forniscono direttamente.

Per svolgere questa attività impresa funebre

Per conto del richiedente è necessaria, per dottrina e giurisprudenza ormai consolidata, la licenza di pubblica sicurezza per agenzia d’’affari di cui all’articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931. Come si vede l’’attività cosiddetta “funebre” è composta da molteplici voci profondamente differenziate tra loro: comporre e vendere corone floreali è certamente attività economica diversa dal fornire manodopera per il trasporto della bara o dallo svolgere presso gli uffici di stato civile dei comuni attività di intermediazione per conto della famiglia del defunto. E’ così del tutto evidente che le imprese di onoranze funebri forniscano solamente alcuni di questi servizi e di queste prestazioni ricorrendo, anch’esse, al libero mercato per la fornitura di ciò che manca al completamento del servizio funebre da organizzare. La funzione principale dell’’impresa di onoranze funebri diventa, così, il coordinamento del servizio per la cui definizione concorrono varie imprese.

Trattamento fiscale dell’impresa funebre

Se così è, va sicuramente registrata la deficienza di una connotazione precisa e puntuale dell’’impresa di onoranza funebri che comporta, oltretutto, conseguenze anche sul piano del trattamento fiscale, delle assicurazioni sociali obbligatorie e dei CCNL da applicarsi: definire un’’impresa funebre quale impresa svolgente attività industriale piuttosto che artigianale o commerciale è infatti foriero di conseguenze diverse. Un intervento normativo, in materia, è pertanto auspicabile.

Le autorizzazioni amministrative di una impresa funebre;

Sono necessarie per lo svolgimento dell’’attività di onoranza funebre, si è già detto della licenza di agenzia d’’affari necessaria per legittimare l’’attività di intermediazione dell’’impresa per conto della famiglia del defunto. Per la vendita di feretri, fiori e arredi funebri vari sono invece necessari i requisiti previsti per il settore merceologico non alimentare dal d.lgs n. 114 del 31 marzo 1998 (cd. decreto Bersani) sostitutivi dell’ex licenza commerciale. Ai sensi del già citato regolamento di polizia mortuaria (artt. 20 e 21 D.P.R. n. 285/90) è poi necessario, per la sosta di autofunebri, la dichiarazione di idoneità della rimessa e, per le singole autofunebri, la certificazione di idoneità sanitaria delle stesse. Sono entrambi atti di competenza dell’autorità sanitaria. Restano, poi, tutte le prescrizioni generali che interessano le imprese, quali l’’iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato nel repertorio economico amministrativo e nel registro delle imprese, la titolarità della partita IVA, la regolare tenuta delle scritture contabili, ecc.

Come si vede l’impresa funebre, anche dal punto amministrativo;

La situazione è complessa. Se è difficile ipotizzare l’’esistenza di un’’impresa di onoranze funebri senza almeno la licenza di pubblica sicurezza e i requisiti che sostituiscono l’ex licenza di commercio, le restanti autorizzazioni necessarie dipenderanno dall’’effettiva attività svolta.